| (Investimenti industriali nelle aree terremotate della
Campania,
Basilicata e del Belice).
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera
c), della legge 23 gennaio 1992, n.32, è autorizzata
l'utilizzazione della somma di
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lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno
1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994,
destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo
unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a) alla liquidazione dell'aggiornamento del
contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990,
n.76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i
livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del
contributo;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi
concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione
degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui
all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n.76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e
collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento
indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture
realizzate.
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39,
comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n.76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi,
prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per
cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché
l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento
ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per
cento.
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi
dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n.76, tuttora non assegnati, ovvero
assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono
ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate
nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative
stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto
originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori
incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui
all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n.76, localizzate nei piani di
insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3,
lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di
cessione del lotto è determinato in misura pari al costo
sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in
misura non superiore a quanto previsto dall'articolo
5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n.359, e successive modificazioni.
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con
contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti
all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n.76, per la mancata osservanza
delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il
lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti
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ad altro soggetto idoneo sotto il profilo
tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative
in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti
eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno
valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e
della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di
tecnico abilitato designato da parte del presidente del
tribunale territorialmente competente, che curerà il
reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della
Guardia di finanza.
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto
dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n.76, tuttora disponibile presso i
comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del
patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle
priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992,
n.32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990,
n.76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche
gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del medesimo testo
unico. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare
l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di
destinazione alle pubbliche amministrazioni per il
completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione
di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al
ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato
danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di
affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o
concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in
sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il
ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa
disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari
stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto
dall'articolo 34, comma 23, del testo unico approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, di assegnazione di
nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti
urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo
unico.
7. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato
con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, è sostituito dal
seguente:
"1. Al fine di un sollecito completamento degli
interventi di edilizia privata, con proprio decreto il
sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali
varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse
finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle
condizioni metereologiche locali, nonché di ogni altra
circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha
facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la
ultimazione dei lavori".
8. Il termine 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n.128, per
l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad
imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è
ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
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9. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987,
n.474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1988, n.12, è aggiunto il seguente comma:
"2. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1,
cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30
marzo 1965, n.225, le somme già assegnate possono essere
utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8,
primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981,
n.219, se delegati dai proprietari".
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata delle
connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del
Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni
statali relative al frazionamento e all'accatastamento delle
aree di sedime per la ricostruzione privata nelle zone della
Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968
ed antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27
marzo 1987, n. 120.
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