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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14608
DDL3053-0007
Progetto di legge Camera n. 3053 - testo presentato - (DDL11-3053)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C3053. TESTIPDL
...C3053.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3053 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Investimenti industriali nelle aree terremotate della
                          Campania,
                  Basilicata e del Belice).
      1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera
  c),  della legge 23 gennaio 1992, n.32, è autorizzata
  l'utilizzazione della somma di
 
                              Pag. 13
 
  lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno
  1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994,
  destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo
  unico delle leggi per gli interventi nei territori della
  Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
  sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
  approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76.
      2.  La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
          a)  alla liquidazione dell'aggiornamento del
  contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
  testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990,
  n.76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i
  livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del
  contributo;
          b)  alla liquidazione del saldo dei contributi
  concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione
  degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui
  all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 30 marzo 1990, n.76;
          c)  alla liquidazione degli oneri per espropri e
  collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento
  indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture
  realizzate.
      3.  Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39,
  comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30
  marzo 1990, n.76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata
  in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi,
  prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per
  cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché
  l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento
  ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per
  cento.
      4.  I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi
  dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 30 marzo 1990, n.76, tuttora non assegnati, ovvero
  assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono
  ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate
  nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative
  stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto
  originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori
  incrementi dei livelli occupazionali.  La disposizione di cui
  al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui
  all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 30 marzo 1990, n.76, localizzate nei piani di
  insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3,
  lettera  b),  del medesimo testo unico.  Il prezzo di
  cessione del lotto è determinato in misura pari al costo
  sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in
  misura non superiore a quanto previsto dall'articolo
  5- bis  del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
  n.359, e successive modificazioni.
      5.  In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con
  contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti
  all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 30 marzo 1990, n.76, per la mancata osservanza
  delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il
  lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti
 
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  ad altro soggetto idoneo sotto il profilo
  tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative
  in attività nell'area industriale.  Le opere e gli impianti
  eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno
  valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e
  della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di
  tecnico abilitato designato da parte del presidente del
  tribunale territorialmente competente, che curerà il
  reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della
  Guardia di finanza.
      6.  Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto
  dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 30 marzo 1990, n.76, tuttora disponibile presso i
  comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del
  patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle
  priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992,
  n.32.  In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel
  testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990,
  n.76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
  interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche
  gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del medesimo testo
  unico.  Il Ministro del bilancio e della programmazione
  economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare
  l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di
  destinazione alle pubbliche amministrazioni per il
  completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione
  di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al
  ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato
  danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme
  vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di
  affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o
  concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in
  sub-appalto.  Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il
  ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni
  pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa
  disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari
  stanziamenti di bilancio.  Resta fermo il divieto previsto
  dall'articolo 34, comma 23, del testo unico approvato con
  decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, di assegnazione di
  nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti
  urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo
  unico.
      7.  Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato
  con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, è sostituito dal
  seguente:
      "1.  Al fine di un sollecito completamento degli
  interventi di edilizia privata, con proprio decreto il
  sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali
  varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse
  finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle
  condizioni metereologiche locali, nonché di ogni altra
  circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha
  facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la
  ultimazione dei lavori".
      8.  Il termine 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2,
  commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n.128, per
  l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad
  imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di
  commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è
  ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
 
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      9.  All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987,
  n.474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
  1988, n.12, è aggiunto il seguente comma:
      "2.  Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1,
  cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30
  marzo 1965, n.225, le somme già assegnate possono essere
  utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8,
  primo comma, lettera  d),  della legge 14 maggio 1981,
  n.219, se delegati dai proprietari".
      10.  Per consentire la prosecuzione degli interventi di
  ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata delle
  connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del
  Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata
  l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni
  1993, 1994 e 1995.  Al relativo onere si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del tesoro.
      11.  Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni
  statali relative al frazionamento e all'accatastamento delle
  aree di sedime per la ricostruzione privata nelle zone della
  Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968
  ed antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27
  marzo 1987, n. 120.
 
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