| (Imputazione delle spese di programmazione e
progettazione).
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti possono destinare una quota non
superiore al 2,50 per cento degli stanziamenti stessi alle
spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed
ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni
esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche,
valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché
gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri
adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i
comuni e le province o loro consorzi.
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote
relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate
dall'ente mutuatario.
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