| (Personale).
1. L'organico del dipartimento di salute mentale è unico e
pluriprofessionale ed è definito entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere in
particolare la presenza di personale amministrativo ed
ausiliario e le seguenti figure professionali: psichiatra,
psicologo, assistente sociale, infermiere professionale,
infermiere specializzato in assistenza psichiatrica, terapista
occupazionale, educatore professionale.
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