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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14610
DDL3053-0009
Progetto di legge Camera n. 3053 - testo presentato - (DDL11-3053)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C3053. TESTIPDL
...C3053.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3053 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Procedure per il rilascio di concessioni edilizie
    conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici).
      1.  Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle
  previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono
  soggette alle disposizioni dei commi da 15 a 26.  Dette
  disposizioni non si applicano nel
 
                              Pag. 16
 
  caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1^ giugno
  1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497, e del decreto-legge 27
  giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
  8 agosto 1985, n.431, e successive modificazioni e
  integrazioni.
      2.  In assenza di legislazione regionale, si applicano le
  disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29
  della legge 7 agosto 1990, n.241.
      3.  I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi
  abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni
  dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le
  prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area
  oggetto della richiesta.
      4.  Al momento della presentazione della domanda di
  concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
  al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
  di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
  n.241.
      5.  Entro il termine di sessanta giorni dalla
  presentazione della domanda di concessione, il responsabile
  del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che
  il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una
  motivata proposta all'autorità competente ad emettere il
  provvedimento.  Il termine può essere interrotto una sola volta
  se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una
  integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero
  dalla data della presentazione della documentazione
  integrativa.
      6.  Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato
  entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
  cui al comma 5.
      7.  Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la
  comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6,
  l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego
  raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco
  di adempiere entro trenta giorni.  Alla richiesta deve essere
  allegata, a condizione di procedibilità, una relazione a firma
  del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali
  e la conformità degli interventi da realizzare alle
  prescrizioni urbanistiche ed edilizie.  Trascorso il termine
  intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la
  domanda di concessione si intende accolta.
      8.  Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7,
  rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al
  vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del
  codice penale.
      9.  Il titolare della concessione edilizia assentita ai
  sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione
  al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune
  degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.10,
  e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria,
  salvo conguaglio.  La misura del conguaglio è determinata entro
  i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali, ed
  è notificata al titolare della concessione edilizia che dovrà
  provvedere al relativo versamento entro dieci giorni dalla
  data della notifica.
 
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      10.  Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita
  alla costruzione delle opere previste negli elaborati
  progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della
  concessione una copia della richiesta di adempimento,
  integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di
  ricevimento della raccomandata.  Gli estremi dei predetti atti
  sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello
  indicante i lavori.
      11.  I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei
  certificati di abitabilità e di agibilità, estesi
  all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono
  eseguiti dagli uffici comunali.
      12.  Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28
  febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni.
      13.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali
  non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.
 
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