| (Procedure per il rilascio di concessioni edilizie
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici).
1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle
previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono
soggette alle disposizioni dei commi da 15 a 26. Dette
disposizioni non si applicano nel
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caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1^ giugno
1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497, e del decreto-legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n.431, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le
disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29
della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi
abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni
dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area
oggetto della richiesta.
4. Al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica
al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n.241.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di concessione, il responsabile
del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che
il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una
motivata proposta all'autorità competente ad emettere il
provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta
se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una
integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero
dalla data della presentazione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 5.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la
comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco
di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta deve essere
allegata, a condizione di procedibilità, una relazione a firma
del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali
e la conformità degli interventi da realizzare alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Trascorso il termine
intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la
domanda di concessione si intende accolta.
8. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7,
rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al
vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del
codice penale.
9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai
sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione
al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune
degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.10,
e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria,
salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro
i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali, ed
è notificata al titolare della concessione edilizia che dovrà
provvedere al relativo versamento entro dieci giorni dalla
data della notifica.
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10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita
alla costruzione delle opere previste negli elaborati
progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della
concessione una copia della richiesta di adempimento,
integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di
ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti
sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello
indicante i lavori.
11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei
certificati di abitabilità e di agibilità, estesi
all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono
eseguiti dagli uffici comunali.
12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28
febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali
non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.
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