| (Finanziamento delle opere di edilizia scolastica).
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n.430, è differito
al 31 dicembre 1993.
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di
cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1^ luglio
1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n.488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla
presentazione della documentazione relativa alla predetta
richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e
prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero
all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla
comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi
adempimenti provvede un commissario ad acta nominato
dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di
trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal
commissario del Governo.
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