| (Edilizia sovvenzionata e agevolata).
1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio
1992, n.179, sono sostituiti dai seguenti:
"7. Il presidente della giunta regionale può promuovere
una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, trascorsi trenta giorni dalla data
di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione
degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori
sul Bollettino ufficiale.
8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e
agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci
mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di
localizzazione sul Bollettino ufficiale, il presidente
della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi,
un commissario ad acta che provvede entro sessanta
giorni.
9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma
8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la
localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti
attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine
predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora,
trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei
provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia
sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei
lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle
disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni".
2. Il segretariato generale del CER comunica al
presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le
informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad
individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella
programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo
3 della legge 17 febbraio 1992, n.179, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli
interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi
termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito
delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non
inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle
baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in
via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi
straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle
assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche
e degli altri locali anzidetti.
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