| (Edilizia per la mobilità del personale pubblico
ed edilizia sperimentale).
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di
proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in
attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n.203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al
comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n.142, da adottare nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente
articolo.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il
comune nel cui territorio sono localizzate proposte di
interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui
all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci le
concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvede in via
sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante
la nomina di un commissario ad acta.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli
affidamenti sono revocati di diritto.
4. Il segretariato generale del CER comunica al
presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi
delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2.
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