| (Nuovi contributi in materia edilizia).
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, e
successive modificazioni, possono essere destinati a parziale
copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero
edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli
IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi
fra i soggetti suddetti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16
della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per
cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero
edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova
costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione
a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto
anni.
4. Il CER determina modalità e criteri generali per la
concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni
di locazione.
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