| (Contributi per l'edilizia residenziale pubblica).
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui
all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975,
n.166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli
2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n.513, il Ministro dei
lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di
novanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo
4- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983,
n.637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta
somma di lire novanta miliardi è versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente
capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno 1993.
2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in
favore degli istituti di credito mutuanti nella misura
anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti
bancari dichiarati.
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