| (Programmi di recupero urbano).
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, e
successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per
cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla
realizzazione di interventi al servizio prevalente del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei
programmi di cui al comma 2.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un
insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione,
alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni
primarie, con particolare attenzione ai problemi di
accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle
urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento
e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché
all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al
risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia
degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla
base di una proposta unitaria con il concorso di risorse
pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti
pubblici e privati, anche associati tra di loro.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero
urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo
di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n.142. All'accordo di programma partecipa il soggetto
proponente di cui al comma 3.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di
recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la
concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone
urbane interessate e per la determinazione delle tipologie
d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei
lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.
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