| (Procedure per i piani di difesa del suolo).
1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
" g) controlla l'attuazione degli schemi
previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano
di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave
ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza
statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida
l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine
per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente
della giunta regionale interessata che, a tal fine, può
avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero
dei lavori pubblici".
2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989,
n.183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" h) può indire, in sostituzione degli enti
attuatori di interventi previsti nei programmi approvati,
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e
3, della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché promuovere la
conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo
15 della citata legge n.241 del 1990".
3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n.183,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6- bis. In attesa dell'approvazione del piano di
bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono
impartire alle amministrazioni competenti direttive per la
fissazione dei vincoli e prescrizioni nonché per l'adozione di
misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità
competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere
inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di
bacino.
6- ter. I piani di bacino idrografico possono essere
redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori
funzionali attinenti a materie organiche o per
sottobacini".
4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la
misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta
al 10 per cento.
5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A
decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1,
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n.468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n.362".
6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere
sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato
dei Ministri, sentito il
Pag. 22
Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone
l'ammontare di una quota di riserva da destinare al
finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il
potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi
tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in
lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di
spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei lavori pubblici".
7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, dopo le parole "e la ripartizione degli stanziamenti"
sono inserite le seguenti: "ivi inclusa la quota di riserva a
favore dei servizi tecnici nazionali".
8. Le somme trasferite ai segretari generali delle
autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n.253, possono essere utilizzate entro l'anno
successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si
applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite
ai segretari negli anni 1991 e 1992.
| |