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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14618
DDL3053-0017
Progetto di legge Camera n. 3053 - testo presentato - (DDL11-3053)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C3053. TESTIPDL
...C3053.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Pag. 21 Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3053 ZZ11 ZZDL ZZPR
         (Procedure per i piani di difesa del suolo).
      1.  All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989,
  n. 183, la lettera  g)  è sostituita dalla seguente:
        " g)  controlla l'attuazione degli schemi
  previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano
  di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave
  ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza
  statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida
  l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine
  per l'inizio dei lavori.  Decorso infruttuosamente tale
  termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare
  l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente
  della giunta regionale interessata che, a tal fine, può
  avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero
  dei lavori pubblici".
      2.  All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989,
  n.183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        " h)  può indire, in sostituzione degli enti
  attuatori di interventi previsti nei programmi approvati,
  conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e
  3, della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché promuovere la
  conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo
  15 della citata legge n.241 del 1990".
      3.  All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n.183,
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "6- bis.  In attesa dell'approvazione del piano di
  bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono
  impartire alle amministrazioni competenti direttive per la
  fissazione dei vincoli e prescrizioni nonché per l'adozione di
  misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità
  competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere
  inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono
  pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di
  bacino.
      6- ter.  I piani di bacino idrografico possono essere
  redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori
  funzionali attinenti a materie organiche o per
  sottobacini".
      4.  All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989,
  n. 183, è soppressa la lettera  d);  conseguentemente la
  misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta
  al 10 per cento.
      5.  All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989,
  n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A
  decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1,
  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),
  della legge 5 agosto 1978, n.468, come modificata dalla
  legge 23 agosto 1988, n.362".
      6.  All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989,
  n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere
  sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato
  dei Ministri, sentito il
 
                              Pag. 22
 
  Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone
  l'ammontare di una quota di riserva da destinare al
  finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il
  potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi
  tecnici nazionali.  Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in
  lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di
  spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
  tesoro e dei lavori pubblici".
      7.  All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989,
  n. 183, dopo le parole "e la ripartizione degli stanziamenti"
  sono inserite le seguenti: "ivi inclusa la quota di riserva a
  favore dei servizi tecnici nazionali".
      8.  Le somme trasferite ai segretari generali delle
  autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge
  7 agosto 1990, n.253, possono essere utilizzate entro l'anno
  successivo a quello di trasferimento.  Tale disposizione si
  applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite
  ai segretari negli anni 1991 e 1992.
 
DATA=930806 FASCID=DDL11-3053 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3053 TOTPAG=0024 TOTDOC=0021 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=001 PAGFIN=0022 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=305300 00 FASCIDC=11DDL3053 SORTNAV=0305300 000 00000 ZZDDLC3053 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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