| (Procedure per l'attuazione di progetti di protezione
dell'ambiente).
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle
attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna
regione o provincia autonoma interessata può procedere, su
conforme delibera della giunta e sentito il Ministro
dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta. Ai
fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola,
apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, che devono pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta
all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e comporta, per
quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti
urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di
ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle
procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
sulla individuazione dei singoli interventi, il programma
triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale
relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non
impegnate nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1993.
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi
degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, nonché le
regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi
motivi di inquinamento idropotabile, in stato di
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emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n.225, individuano gli
interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31
dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento
idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti
dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n.236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni
trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici
la relazione sullo stato di attuazione dei singoli
interventi.
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