| (ANAS).
1. Per assicurare correntezza negli interventi da
realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad
assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli
iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui
dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o
parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie
effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7
febbraio 1961, n.59, e successive modificazioni, e ciò anche
in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione
dei relativi mutui.
2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad
istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel
bilancio dell'ANAS.
3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di
appalto di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di
consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della
legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, si procede
previa verifica della congruità dei prezzi da parte della
competente direzione tecnica.
4. E' autorizzata l'erogazione, alle società
concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per
l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1^ aprile
1989, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
maggio 1989, n.205, anche in pendenza della formalizzazione
dei relativi strumenti convenzionali.
5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità sono
altresì autorizzate, nei limiti di lire 200 miliardi, già in
essere nel bilancio ANAS, l'esecuzione delle opere di
adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonché l'erogazione
dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione
degli atti convenzionali.
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