| All'articolo 1:
al comma 1, le parole: ", anche mediante modifica
delle procedure applicabili" sono sostituite dalle
seguenti: ". Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto,
nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva
esecutività dei progetti, della conformità agli strumenti
urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi
per la funzionalità di opere esistenti e non completate.";
al comma 4, capoverso 1, le parole: "30 settembre
1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
1993".
All'articolo 2:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) alla liquidazione del saldo dei contributi
concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché
alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi,
ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico,
a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata
raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di
concessione dei contributi";
al comma 4, dopo le parole: "sostenere per
l'esproprio" sono inserite le seguenti: "nonché per le
relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
al comma 6, terzo periodo, le parole: "e privato"
sono soppresse;
al comma 7, capoverso, le parole: "proprio
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "propria
disposizione";
al comma 8, dopo le parole: "Il termine" è
inserita la seguente: "del";
al comma 9, capoverso, la cifra: "2" è
sostituita dalla seguente: "1- bis ".
All'articolo 3:
al comma 1, la cifra: "2,50" è sostituita dalla
seguente: "3".
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L'articolo 6 è soppresso.
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 8, le parole: "della delibera
regionale di localizzazione" sono sostituite dalle
seguenti: "del provvedimento regionale di individuazione
dei soggetti attuatori";
al comma 1, capoverso 9, la cifra: "9" è
sostituita dalla seguente: "8- bis ";
al comma 3, la cifra: "9" è sostituita dalla
seguente: "8- bis "; e le parole: "sono ridotti
alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7- bis. - (Pareri regionali su progetti di
opere pubbliche). - 1. La regione è tenuta ad esprimere
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri
sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di
organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici
regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per
il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un
commissario ad acta con il compito di sostituire gli
organi regionali nel rilascio dei relativi pareri".
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: "dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto";
al comma 4, le parole: "dalla data di entrata in
vigore del presente decreto", sono sostituite dalle
seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "o di nuova edificazione"
sono soppresse;
il comma 2 è soppresso;
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al comma 3, le parole: "e il 20 per cento per gli
interventi di nuova costruzione" sono soppresse; le
parole: "a otto anni" sono sostituite dalle seguenti:
"a dodici anni"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "e
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7
e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179";
al comma 4, le parole: "e la determinazione dei
canoni di locazione" sono sostituite dalle seguenti: "e
per il loro rimborso".
All'articolo 10:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:
"2. I fondi a valere sull'articolo 4- bis del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto
delle somme globalmente occorrenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decretolegge 6 agosto
1993, n. 280, per far fronte agli oneri derivanti dai
provvedimenti regionali di programmazione di interventi di
edilizia agevolata ed al netto di quelle necessarie per il
pagamento dei maggiori oneri, quantificati da ciascuna
regione, sono destinati dalle regioni stesse alla
realizzazione di nuovi programmi edilizi, secondo gli
indirizzi fissati dal CIPE e dal CER ai sensi della presente
legge, nell'ambito delle disponibilità residue delle singole
annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme
disponibili al 31 dicembre 1991 ai sensi del presente comma
sono destinate dalle regioni stesse prioritariamente, e fino
al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo
16 della presente legge. I fondi di cui al citato articolo
4- bis sono erogati qualunque sia la destinazione
originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa
a disposizione"".
All'articolo 11:
al comma 4, primo periodo, le parole: "il sindaco
può promuovere" sono sostituite dalle seguenti: "può
essere promossa"; e il secondo periodo è soppresso.
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