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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14625
DDL3053-0003
Relazione Camera n. 3053-A (DDL11-3053-A)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3053A. TESTIPDL
...C3053A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3053A ZZ11 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1:
        al comma 1, le parole:  ", anche mediante modifica
  delle procedure applicabili"  sono sostituite dalle
  seguenti:  ".  Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto,
  nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva
  esecutività dei progetti, della conformità agli strumenti
  urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi
  per la funzionalità di opere esistenti e non completate.";
          al comma 4, capoverso 1, le parole:  "30 settembre
  1993"  sono sostituite dalle seguenti:  "30 novembre
  1993".
      All'articolo 2:
        al comma 2, la lettera  a)  è sostituita dalla
  seguente:
        "a)  alla liquidazione del saldo dei contributi
  concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico
  approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché
  alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi,
  ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico,
  a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata
  raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di
  concessione dei contributi";
        al comma 4, dopo le parole:  "sostenere per
  l'esproprio"  sono inserite le seguenti:  "nonché per le
  relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
        al comma 6, terzo periodo, le parole:  "e privato"
  sono soppresse;
        al comma 7, capoverso, le parole:  "proprio
  decreto"  sono sostituite dalle seguenti:  "propria
  disposizione";
        al comma 8, dopo le parole:  "Il termine"  è
  inserita la seguente:  "del";
        al comma 9, capoverso, la cifra:  "2"  è
  sostituita dalla seguente:  "1- bis ".
      All'articolo 3:
        al comma 1, la cifra:  "2,50"  è sostituita dalla
  seguente:  "3".
 
                               Pag. 4
 
      L'articolo 6 è soppresso.
      All'articolo 7:
        al comma 1, capoverso 8, le parole:  "della delibera
  regionale di localizzazione"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "del provvedimento regionale di individuazione
  dei soggetti attuatori";
        al comma 1, capoverso 9, la cifra:  "9"  è
  sostituita dalla seguente:  "8- bis ";
        al comma 3, la cifra:  "9"  è sostituita dalla
  seguente:  "8- bis ";  e le parole:  "sono ridotti
  alla metà e decorrono  dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto"  sono sostituite dalle seguenti:
  "decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto".
        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
      "Art. 7- bis. - (Pareri regionali su progetti di
  opere pubbliche). -  1.  La regione è tenuta ad esprimere
  entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri
  sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di
  organi regionali.  Qualora la regione e i comitati tecnici
  regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per
  il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un
  commissario  ad acta  con il compito di sostituire gli
  organi regionali nel rilascio dei relativi pareri".
      All'articolo 8:
        al comma 2, le parole:  "dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto";
        al comma 4, le parole:  "dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto",  sono sostituite dalle
  seguenti:  "dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto".
      All'articolo 9:
        al comma 1, le parole:  "o di nuova edificazione"
  sono soppresse;
        il comma 2 è soppresso;
 
                               Pag. 5
 
        al comma 3, le parole:  "e il 20 per cento per gli
  interventi di nuova costruzione"  sono soppresse; le
  parole:  "a otto anni"  sono sostituite dalle seguenti:
  "a dodici anni";  e sono aggiunte, in fine, le parole:  "e
  sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7
  e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179";
        al comma 4, le parole:  "e la determinazione dei
  canoni di locazione"  sono sostituite dalle seguenti:  "e
  per il loro rimborso".
      All'articolo 10:
        è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "2- bis.  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:
        "2.  I fondi a valere sull'articolo 4- bis  del
  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto
  delle somme globalmente occorrenti alla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del decretolegge 6 agosto
  1993, n. 280, per far fronte agli oneri derivanti dai
  provvedimenti regionali di programmazione di interventi di
  edilizia agevolata ed al netto di quelle necessarie per il
  pagamento dei maggiori oneri, quantificati da ciascuna
  regione, sono destinati dalle regioni stesse alla
  realizzazione di nuovi programmi edilizi, secondo gli
  indirizzi fissati dal CIPE e dal CER ai sensi della presente
  legge, nell'ambito delle disponibilità residue delle singole
  annualità dei limiti di impegno complessivi.  Le somme
  disponibili al 31 dicembre 1991 ai sensi del presente comma
  sono destinate dalle regioni stesse prioritariamente, e fino
  al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo
  16 della presente legge.  I fondi di cui al citato articolo
  4- bis  sono erogati qualunque sia la destinazione
  originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa
  a disposizione"".
      All'articolo 11:
        al comma 4, primo periodo, le parole:  "il sindaco
  può promuovere"  sono sostituite dalle seguenti:  "può
  essere promossa";  e il secondo periodo è soppresso.
 
DATA=930606 FASCID=DDL11-3053-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3053 TOTPAG=0019 TOTDOC=0020 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=305300A00 FASCIDC=11DDL3053 A SORTNAV=0305300A000 00000 ZZDDLC3053A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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