| (Rapporti con le università).
1. Le università ove siano ricomprese facoltà mediche
partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e,
nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle convenzioni
tra università e regioni di cui all'articolo 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, hanno la responsabilità o di un
dipartimento di salute mentale qualora sussistano più
dipartimenti nella stessa unità sanitaria locale, o di almeno
tre delle strutture elencate al comma 5 dell'articolo 2. Per
le sedi universitarie dislocate in più poli di insegnamento, è
garantito che ad ogni polo venga affidata la responsabilità di
un dipartimento o di almeno tre delle strutture di cui al
comma 5 dell'articolo 2. Le università sono abilitate a
svolgere, anche a livello regionale e nazionale, attività
diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza di
secondo livello per patologie particolari.
2. Le università, nello svolgimento dell'attività di cui al
comma 1, si attengono ai princìpi organizzativi e funzionali
stabiliti per i dipartimenti di salute mentale.
3. E' assicurata in ogni caso alle università l'autonomia
direzionale e gestionale dei servizi e la possibilità di
organizzare gli stessi in modo confacente alle esigenze
dell'attività didattica, di formazione e specializzazione
professionale e di ricerca scientifica.
4. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad
organizzare la ricerca e la didattica in funzione alle
necessità emergenti dal modello di servizio centrato sul
dipartimento di salute mentale. All'attività di ricerca e di
studio svolta nell'ambito delle convenzioni partecipano
secondo le qualifiche e le competenze gli operatori del
dipartimento di salute mentale indipendentemente dall'ente di
appartenenza.
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