| (Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione
territoriale).
1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte
relative ad esigenze insediatative finalizzate allo sviluppo
ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono
tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta
motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di
programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuovendo, se del caso, con
la partecipazione del soggetto proponente, la conclusione di
un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
| |