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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14633
DDL3053-0011
Relazione Camera n. 3053-A (DDL11-3053-A)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C3053A. TESTIPDL
...C3053A.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993*. Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Pag. 13 Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3053A ZZ11 ZZDL ZZRM
            (Edilizia sovvenzionata e agevolata).
      1.  I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio
  1992, n.179, sono sostituiti dai seguenti:
      "7.  Il presidente della giunta regionale può promuovere
  una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
  legge 7 agosto 1990, n.241, trascorsi trenta giorni dalla data
  di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione
  degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori
  sul Bollettino ufficiale.
      8.  Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e
  agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci
  mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di
  localizzazione sul Bollettino ufficiale,  il presidente
  della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi,
  un commissario  ad acta  che provvede entro sessanta
  giorni.
      9.  Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma
  8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la
  localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti
  attuatori.  Qualora la regione non provveda, nel termine
  predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora,
  trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei
  provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia
  sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei
  lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle
  disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni".
      2.  Il segretariato generale del CER comunica al
  presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto, le
  informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad
  individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia
  residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella
  programmazione e nella realizzazione degli interventi.
      3.  Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo
  3 della legge 17 febbraio 1992, n.179, come modificato dal
  comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli
  interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi
  termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto.
      4.  Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito
  delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non
  inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle
  baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in
  via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi
  straordinari.  Le regioni provvedono contemporaneamente alle
  assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche
  e degli altri locali anzidetti.
 
DATA=930606 FASCID=DDL11-3053-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3053 TOTPAG=0019 TOTDOC=0020 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=305300A00 FASCIDC=11DDL3053 A SORTNAV=0305300A000 00000 ZZDDLC3053A NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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