| (Ospedali psichiatrici).
1. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le aree
e gli edifici di pertinenza degli ex-ospedali psichiatrici, in
cui è vietato il ricovero per malattia mentale ai sensi
dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché
non diversamente utilizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge e passati in proprietà agli enti locali,
sono utilizzati prioritariamente per strutture sanitarie non
psichiatriche, per residenze sanitarie assistenziali, per
strutture non sanitarie, nonché per l'attivazione delle
strutture ad esaurimento di cui al numero 3) della lettera
b) del comma 5 dell'articolo 2.
2. I necessari progetti di superamento e di riconversione
degli ospedali psichiatrici sono deliberati dalle unità
sanitarie locali competenti per territorio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I proventi ricavati dalla alienazione dei beni degli
ospedali psichiatrici sono da utilizzare per il funzionamento
delle strutture e dei servizi dei dipartimenti di salute
mentale.
4. Fino ad estinzione degli ospedali psichiatrici, i
presìdi ospedalieri garantiscono gli standard previsti
per legge e sono parte integrante del dipartimento di salute
mentale in cui sono ubicati territorialmente.
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