| (Parcheggi).
1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con
proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del
tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui
all'articolo 3, comma 3- bis, della legge 24 marzo 1989,
n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di
finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché
alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati
debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini
della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II
della legge 24 marzo 1989, n. 122.
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2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo
1989, n. 122, è inserito il seguente:
"3- bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i
comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono
tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di
superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono
essere specificati i criteri di assegnazione delle aree,
finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di
posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a
basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun
intervento il diritto di superficie sui posti auto da
realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati
o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli
stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di
residenti non proprietari e di esercenti attività economiche
aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro
per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità
di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi
diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate
dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31
dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi
dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi
pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano
già state presentate domande da parte degli aventi diritto,
sempreché le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese
di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al
presente comma".
3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma
3- bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal
comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i
problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente
articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i
centoventi giorni successivi.
4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n.
122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora a
richiedere la costituzione del diritto di superficie siano
imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti
aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti
non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi
parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli
immobili privati ed i membri di tali associazioni o
cooperative diventano contitolari del diritto di
superficie".
5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali
i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi
proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il
rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili,
il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto
ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di
regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
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6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,
n. 122, è sostituito dal seguente:
"5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del
presente articolo, nei limiti delle quantità di cui
all'articolo 41- sexies della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti
separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono
nulli".
7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire
modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di
trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.
8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma
5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come
sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è
soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione
comunale.
9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o
tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto
pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla
legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per
la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di
propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti.
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