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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1465
DDL0292-0010
Progetto di legge Camera n. 292 - testo presentato - (DDL11-292)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C292. TESTIPDL
...C292.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC292 ZZ11 ZZPD ZZPR
              (Strutture e servizi convenzionati).
    1.  Le convenzioni con le strutture private possono essere
  adottate dalle regioni previa richiesta della unità sanitaria
  locale di riferimento territoriale con inserimento della loro
  attività in affiancamento
 
                              Pag. 14
 
  e non in sostituzione dei servizi erogati dal dipartimento di
  salute mentale.
    2.  L'accesso alla struttura convenzionata avviene su
  richiesta del medico del dipartimento di salute mentale, sulla
  base del progetto terapeutico-riabilitativo.  Il periodo di
  degenza nelle strutture convenzionate e il progetto della
  dimissione sono attuati in collegamento con il dipartimento di
  salute mentale.  Il dipartimento di salute mentale annualmente
  redige una relazione alla unità sanitaria locale sullo stato
  di attuazione delle convenzioni; in caso di inadempienza delle
  strutture, la convenzione decade.
    3.  Per il conseguimento, anche parziale, degli obiettivi
  fissati dalla presente legge le unità sanitarie locali e le
  regioni possono stipulare apposite convenzioni con
  associazioni e con enti iscritti ad uno specifico albo
  regionale, previa verifica del possesso dei seguenti
  requisiti:
        a)  personalità giuridica di diritto pubblico o
  privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile
  ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
        b)  disponibilità di locali e attrezzature adeguate
  al tipo di attività prescelta;
        c)  personale sufficiente ed esperto in materia di
  psichiatria, in possesso dei requisiti fissati dal decreto
  ministeriale di cui all'articolo 4.
    4.  Il diniego di iscrizione negli albi deve essere motivato
  con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di
  cui al comma 3, e al possesso degli eventuali requisiti
  specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del
  comma 5.
    5.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno degli
  enti, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le
  modalità di accertamento e certificazione dei requisiti
  indicati alle lettere  b)  e  c)  del comma 3 e le
  cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
 
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    6.  Gli enti ed associazioni iscritti in un albo, che hanno
  più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle
  separatamente ciascuna nell'albo territorialmente competente;
  dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere
  b)  e  c)  del comma 3.  Per le sedi operative situate
  all'estero, è territorialmente competente l'albo presso il
  quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine,
  l'albo presso il quale è stata effettuata la prima
  iscrizione.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-292 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0292 TOTPAG=0018 TOTDOC=0017 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=028 PAGFIN=0015 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=029200 00 FASCIDC=11DDL0292 SORTNAV=0029200 000 00000 ZZDDLC292 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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