| (Strutture e servizi convenzionati).
1. Le convenzioni con le strutture private possono essere
adottate dalle regioni previa richiesta della unità sanitaria
locale di riferimento territoriale con inserimento della loro
attività in affiancamento
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e non in sostituzione dei servizi erogati dal dipartimento di
salute mentale.
2. L'accesso alla struttura convenzionata avviene su
richiesta del medico del dipartimento di salute mentale, sulla
base del progetto terapeutico-riabilitativo. Il periodo di
degenza nelle strutture convenzionate e il progetto della
dimissione sono attuati in collegamento con il dipartimento di
salute mentale. Il dipartimento di salute mentale annualmente
redige una relazione alla unità sanitaria locale sullo stato
di attuazione delle convenzioni; in caso di inadempienza delle
strutture, la convenzione decade.
3. Per il conseguimento, anche parziale, degli obiettivi
fissati dalla presente legge le unità sanitarie locali e le
regioni possono stipulare apposite convenzioni con
associazioni e con enti iscritti ad uno specifico albo
regionale, previa verifica del possesso dei seguenti
requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o
privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate
al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di
psichiatria, in possesso dei requisiti fissati dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 4.
4. Il diniego di iscrizione negli albi deve essere motivato
con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di
cui al comma 3, e al possesso degli eventuali requisiti
specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del
comma 5.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno degli
enti, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le
modalità di accertamento e certificazione dei requisiti
indicati alle lettere b) e c) del comma 3 e le
cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
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6. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo, che hanno
più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle
separatamente ciascuna nell'albo territorialmente competente;
dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere
b) e c) del comma 3. Per le sedi operative situate
all'estero, è territorialmente competente l'albo presso il
quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine,
l'albo presso il quale è stata effettuata la prima
iscrizione.
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