| All'articolo 1:
al comma 2, capoverso 3- bis, dopo le parole:
"i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti"
sono inserite le seguenti: ", che hanno adottato piani
urbani del traffico ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,"; e dopo le parole:
"operatori economici" sono inserite le seguenti: "con
sede nell'area interessata";
il comma 4 è soppresso;
il comma 6 è soppresso;
al comma 7, la parola: "trenta" è sostituita
dalla seguente: "cinquanta".
All'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2- bis. Alla commissione tecnico-amministrativa di
alta vigilanza sugli interventi di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, istituita con decreto
del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989, sono altresì
attribuite le funzioni della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. La
suddetta commissione tecnico-amministrativa di alta vigilanza
è integrata con due componenti designati dal Ministro per i
problemi delle aree urbane. Conseguentemente, è soppressa la
commissione di vigilanza di cui al citato articolo 6 della
legge n. 211 del 1992".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Trasporti pubblici locali). - 1.
Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i
residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a lire
450 miliardi, non ancora utilizzate alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere utilizzate
nell'anno 1993, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243, per la concessione di contributi, fino all'80 per cento
della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare
alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della
legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di
riparto determinate per l'anno 1993 in applicazione di criteri
e modalità stabiliti ai sensi del comma 1 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1992,
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n. 500, allo scopo prioritario di provvedere alla
sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico
locale in esercizio da oltre quindici anni, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei
limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro
dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1^ aprile
1992".
L'articolo 4 è soppresso.
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