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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14656
DDL3054-0005
Relazione Camera n. 3054-A (DDL11-3054-A)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3054A. TESTIPDL
...C3054A.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3054A ZZ11 ZZDL ZZRM
                         (Parcheggi).
        1.  Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con
  proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del
  tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui
  all'articolo 3, comma 3- bis,  della legge 24 marzo 1989,
  n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
  all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di
  finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché
  alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati
  debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto
  dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini
  della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II
  della legge 24 marzo 1989, n. 122.
 
                               Pag. 6
 
      2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo
  1989, n. 122, è inserito il seguente:
      "3- bis.  Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i
  comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono
  tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di
  superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
  aperto a tutti i soggetti aventi diritto.  Nel bando devono
  essere specificati i criteri di assegnazione delle aree,
  finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di
  posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a
  basso costo e ridotto impatto ambientale.  Per ciascun
  intervento il diritto di superficie sui posti auto da
  realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati
  o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli
  stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di
  residenti non proprietari e di esercenti attività economiche
  aventi un insediamento nella zona.  Con decreto del Ministro
  per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità
  di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi
  diritto.  Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate
  dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31
  dicembre dell'anno di emanazione del bando.  Sono esclusi
  dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi
  pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano
  già state presentate domande da parte degli aventi diritto,
  sempreché le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese
  di settembre 1993.  I comuni con popolazione inferiore a 50.000
  abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al
  presente comma".
      3.  Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma
  3- bis,  della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal
  comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni
  dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i
  problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente
  articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i
  centoventi giorni successivi.
      4.  All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n.
  122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora a
  richiedere la costituzione del diritto di superficie siano
  imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti
  aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti
  non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi
  parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli
  immobili privati ed i membri di tali associazioni o
  cooperative diventano contitolari del diritto di
  superficie".
      5.  Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali
  i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi
  proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il
  rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili,
  il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto
  ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di
  regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
 
                               Pag. 7
 
      6.  Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,
  n. 122, è sostituito dal seguente:
      "5.  I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del
  presente articolo, nei limiti delle quantità di cui
  all'articolo 41- sexies  della legge 17 agosto 1942, n.
  1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti
  separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da
  vincolo pertinenziale.  I relativi atti di cessione sono
  nulli".
    7.  I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma
  1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire
  modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di
  trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.
      8.  Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma
  5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come
  sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è
  soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione
  comunale.
      9.  Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o
  tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto
  pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla
  legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per
  la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di
  propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici
  vigenti.
 
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