| (Interporti).
1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli
interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240,
ed è soppresso l'istituto della concessione previsto
dall'articolo 3 della medesima legge.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da
emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle
procedure di attuazione previste dalla legge 4 agosto 1990, n.
240, in relazione a quanto disposto dal presente articolo,
nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti
interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai
contributi.
3. Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti
ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze
pericolose deve essere prevista la presentazione alle autorità
competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale
ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di
incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente
20 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in
materia.
4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di
cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240,
relativamente agli interporti individuati dal piano
quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge,
dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei
trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate
nel decreto di cui al comma 2.
5. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula
di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
6. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4
agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del
presente articolo.
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