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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14659
DDL3054-0008
Relazione Camera n. 3054-A (DDL11-3054-A)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C3054A. TESTIPDL
...C3054A.
...Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993. Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3054A ZZ11 ZZDL ZZRM
                        (Interporti).
      1.  E' abolita la distinzione fra I e II livello degli
  interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240,
  ed è soppresso l'istituto della concessione previsto
  dall'articolo 3 della medesima legge.
      2.  Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da
  emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della
  programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata
  in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle
  procedure di attuazione previste dalla legge 4 agosto 1990, n.
  240, in relazione a quanto disposto dal presente articolo,
  nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti
  interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai
  contributi.
      3.  Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti
  ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze
  pericolose deve essere prevista la presentazione alle autorità
  competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale
  ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente
  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di
  incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente
  20 maggio 1991 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
  126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in
  materia.
      4.  I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di
  cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240,
  relativamente agli interporti individuati dal piano
  quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge,
  dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei
  trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate
  nel decreto di cui al comma 2.
      5.  L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula
  di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di
  concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
      6.  Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4
  agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del
  presente articolo.
 
DATA=930806 FASCID=DDL11-3054-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3054 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=014 PAGFIN=0008 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=305400A00 FASCIDC=11DDL3054 A SORTNAV=0305400A000 00000 ZZDDLC3054A NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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