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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14662
DDL3055-0002
Progetto di legge Camera n. 3055 - testo presentato - (DDL11-3055)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3055. TESTIPDL
...C3055.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3055 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Con l'articolo 1 del
  decreto-legge 7 giugno 1993, n.181, al fine di sanare
  l'abnorme proliferazione di ricorsi, opposizioni ed ogni altra
  forma di contenzioso, si determinano, per gli anni 1990, 1991
  e 1992, misure di canoni maggiorati, rispettivamente, del 40,
  60 e 80 per cento rispetto a quelle derivanti
  dall'applicazione del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
  n.160.  La previsione di questo articolo azzera un contenzioso
  che molto verosimilmente vedrebbe lo Stato soccombente, e ciò
  secondo l'indirizzo giurisprudenziale concretizzatosi nella
  sentenza della III Sezione del TAR del Lazio, n.1456/92, del
  12 giugno 1992.
    Altro contenzioso in atto viene a cessare con le
  disposizioni del comma 2 dello stesso articolo che assegna
  carattere di definitività ai canoni derivanti dalla normativa
  ante  1989.
    L'articolo 2 determina la misura del canone ricognitorio
  per le fattispecie previste dall'articolo 39 del codice della
  navigazione e dall'articolo 37 del regolamento per
  l'esecuzione dello stesso codice e per
 
                               Pag. 2
 
  quelle concessioni assentite per attività di pesca
  professionale e attività affini, nonché per i cantieri
  navali.
    L'articolo 3 individua le misure dei canoni per le
  concessioni attinenti agli specchi acquei aumentando la misura
  unitaria man mano che essi sono più vicini alla costa e quindi
  di maggiore valenza utilizzatoria.
    Il comma 2 dell'articolo 3 indica una riduzione del canone
  annuo per le iniziative volte al ripopolamento ittico ed alla
  salvaguardia dei fondali, perseguibili attraverso
  l'affondamento di barriere artificiali, specialmente per
  contrastare la pesca a strascico sotto costa.
    L'articolo 4 prevede una riduzione della misura normale per
  le fattispecie ivi indicate e ciò per incentivare un'attività
  portuale di moderna concezione e che potrà costituire, se
  incentivata, uno sviluppo dei traffici dei porti nazionali,
  con i conseguenti positivi riflessi anche sull'occupazione.
    L'articolo 5 prevede la compensazione delle somme già
  versate negli anni citati con quelle da versare ai sensi della
  normativa in esame, così come del resto già previsto dalla
  legge.
    L'articolo 6 definisce per l'anno 1993 le misure del
  canone.
    L'articolo 7 conferma l'autonomia degli enti portuali
  nell'individuazione dei criteri, anche diversi da quelli
  indicati nel decreto-legge, ma imponendo un limite minimo, in
  modo che non potranno comportare canoni inferiori a quelli
  applicati per analoghe concessioni al di fuori dell'ambito
  territoriale di loro competenza.
    Il comma 2 dello stesso articolo 7 impone, poi,
  l'utilizzazione gratuita dei beni demaniali marittimi da parte
  di altre Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di
  compiti attinenti alle attività marittime o portuali.
    L'articolo 8, al fine di contrastare il fenomeno
  dell'abusivismo, prevede che le misure degli indennizzi per
  utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo
  vengano fissate fino al 200 per cento delle misure che
  sarebbero state determinate quale canone se l'utilizzazione
  fosse stata regolamentata a norma di legge.
    L'articolo 9 prevede che - qualora sussistano difficoltà di
  natura urbanistica, ambientale o relative alla particolare
  morfologia costiera - il richiedente la concessione demaniale
  per impianti balneari possa presentare istanza al comune
  competente per territorio per chiedere la proroga del termine
  di adeguamento degli impianti medesimi, al fine di realizzarne
  la visibilità (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
  pubblici 14 giugno 1989, n.236), nonché l'effettiva
  possibilità di accesso al mare delle persone handicappate,
  così come previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge 5
  febbraio 1992, n.104 (legge-quadro per l'assistenza,
  l'integrazione sociale e i diritti delle persone
  handicappate).
    Il comune dovrà, entro novanta giorni dalla data di
  ricezione dell'istanza, pronunciarsi su di essa, dandone
  comunicazione agli Uffici marittimi competenti, al fine di
  permetterne gli adempimenti relativi.  In ogni caso, trascorso
  tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la
  proroga si intende concessa.
    Inoltre, la competente capitaneria di porto, ricevuta da
  parte dell'interessato copia dell'istanza, potrà provvedere al
  rilascio del titolo concessorio, anche in deroga a quanto
  previsto dal citato articolo 23, comma 3, della legge 5
  febbraio 1992,n.104.
    Le suddette disposizioni si sono rese necessarie in quanto
  l'applicazione della citata norma è risultata impossibile per
  tutti quegli interventi strutturali, obiettivamente aggravati
  dalle rispettive realtà ambientali ed urbanistiche, necessari
  per il rilascio da parte dei comuni della relativa licenza
  edilizia o autorizzazione urbanistica.
    Il divieto di rilasciare concessioni demaniali prima che
  tali interventi siano posti in opera, tassativamente imposto
  dalla citata norma, comprometterebbe gran parte dell'attività
  di gestione balneare, specialmente nelle regioni
  caratterizzate, come già accennato, da una morfologia costiera
  che non consente agevoli soluzioni con opere di scarsa
  incidenza sull'assetto del territorio.
 
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    Per i motivi sopra esposti, considerate le esigenze di
  notevolissimo rilievo sociale ed economico legate al turismo
  balneare, allo scopo di non compromettere l'imminente inizio
  della stagione balneare, in quanto le capitanerie di porto non
  potrebbero rilasciare i necessari titoli di assentimento, si è
  ritenuto opportuno, nel rispetto delle rispettive competenze
  dei comuni e dell'Amministrazione marittima, disporre il
  descritto meccanismo di proroga.
    Con l'articolo 10 si abroga il comma 6 dell'articolo 12 del
  decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge 26 giugno 1990, n.165, essendosi rivelato tuttora
  inapplicabile, nonché ogni altra norma in contrasto o
  incompatibile con il presente decreto.
                           *  *  *
    L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione
  tecnica, prevista dall'articolo 11- ter,  comma 2, della
  legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7 della
  legge 23 agosto 1988, n.362, in quanto non comporta maggiori
  entrate per l'erario.
 
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