| Onorevoli Deputati! -- Con l'articolo 1 del
decreto-legge 7 giugno 1993, n.181, al fine di sanare
l'abnorme proliferazione di ricorsi, opposizioni ed ogni altra
forma di contenzioso, si determinano, per gli anni 1990, 1991
e 1992, misure di canoni maggiorati, rispettivamente, del 40,
60 e 80 per cento rispetto a quelle derivanti
dall'applicazione del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n.160. La previsione di questo articolo azzera un contenzioso
che molto verosimilmente vedrebbe lo Stato soccombente, e ciò
secondo l'indirizzo giurisprudenziale concretizzatosi nella
sentenza della III Sezione del TAR del Lazio, n.1456/92, del
12 giugno 1992.
Altro contenzioso in atto viene a cessare con le
disposizioni del comma 2 dello stesso articolo che assegna
carattere di definitività ai canoni derivanti dalla normativa
ante 1989.
L'articolo 2 determina la misura del canone ricognitorio
per le fattispecie previste dall'articolo 39 del codice della
navigazione e dall'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione dello stesso codice e per
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quelle concessioni assentite per attività di pesca
professionale e attività affini, nonché per i cantieri
navali.
L'articolo 3 individua le misure dei canoni per le
concessioni attinenti agli specchi acquei aumentando la misura
unitaria man mano che essi sono più vicini alla costa e quindi
di maggiore valenza utilizzatoria.
Il comma 2 dell'articolo 3 indica una riduzione del canone
annuo per le iniziative volte al ripopolamento ittico ed alla
salvaguardia dei fondali, perseguibili attraverso
l'affondamento di barriere artificiali, specialmente per
contrastare la pesca a strascico sotto costa.
L'articolo 4 prevede una riduzione della misura normale per
le fattispecie ivi indicate e ciò per incentivare un'attività
portuale di moderna concezione e che potrà costituire, se
incentivata, uno sviluppo dei traffici dei porti nazionali,
con i conseguenti positivi riflessi anche sull'occupazione.
L'articolo 5 prevede la compensazione delle somme già
versate negli anni citati con quelle da versare ai sensi della
normativa in esame, così come del resto già previsto dalla
legge.
L'articolo 6 definisce per l'anno 1993 le misure del
canone.
L'articolo 7 conferma l'autonomia degli enti portuali
nell'individuazione dei criteri, anche diversi da quelli
indicati nel decreto-legge, ma imponendo un limite minimo, in
modo che non potranno comportare canoni inferiori a quelli
applicati per analoghe concessioni al di fuori dell'ambito
territoriale di loro competenza.
Il comma 2 dello stesso articolo 7 impone, poi,
l'utilizzazione gratuita dei beni demaniali marittimi da parte
di altre Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di
compiti attinenti alle attività marittime o portuali.
L'articolo 8, al fine di contrastare il fenomeno
dell'abusivismo, prevede che le misure degli indennizzi per
utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo
vengano fissate fino al 200 per cento delle misure che
sarebbero state determinate quale canone se l'utilizzazione
fosse stata regolamentata a norma di legge.
L'articolo 9 prevede che - qualora sussistano difficoltà di
natura urbanistica, ambientale o relative alla particolare
morfologia costiera - il richiedente la concessione demaniale
per impianti balneari possa presentare istanza al comune
competente per territorio per chiedere la proroga del termine
di adeguamento degli impianti medesimi, al fine di realizzarne
la visibilità (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n.236), nonché l'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate,
così come previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n.104 (legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
Il comune dovrà, entro novanta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, pronunciarsi su di essa, dandone
comunicazione agli Uffici marittimi competenti, al fine di
permetterne gli adempimenti relativi. In ogni caso, trascorso
tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la
proroga si intende concessa.
Inoltre, la competente capitaneria di porto, ricevuta da
parte dell'interessato copia dell'istanza, potrà provvedere al
rilascio del titolo concessorio, anche in deroga a quanto
previsto dal citato articolo 23, comma 3, della legge 5
febbraio 1992,n.104.
Le suddette disposizioni si sono rese necessarie in quanto
l'applicazione della citata norma è risultata impossibile per
tutti quegli interventi strutturali, obiettivamente aggravati
dalle rispettive realtà ambientali ed urbanistiche, necessari
per il rilascio da parte dei comuni della relativa licenza
edilizia o autorizzazione urbanistica.
Il divieto di rilasciare concessioni demaniali prima che
tali interventi siano posti in opera, tassativamente imposto
dalla citata norma, comprometterebbe gran parte dell'attività
di gestione balneare, specialmente nelle regioni
caratterizzate, come già accennato, da una morfologia costiera
che non consente agevoli soluzioni con opere di scarsa
incidenza sull'assetto del territorio.
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Per i motivi sopra esposti, considerate le esigenze di
notevolissimo rilievo sociale ed economico legate al turismo
balneare, allo scopo di non compromettere l'imminente inizio
della stagione balneare, in quanto le capitanerie di porto non
potrebbero rilasciare i necessari titoli di assentimento, si è
ritenuto opportuno, nel rispetto delle rispettive competenze
dei comuni e dell'Amministrazione marittima, disporre il
descritto meccanismo di proroga.
Con l'articolo 10 si abroga il comma 6 dell'articolo 12 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n.165, essendosi rivelato tuttora
inapplicabile, nonché ogni altra norma in contrasto o
incompatibile con il presente decreto.
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L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione
tecnica, prevista dall'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7 della
legge 23 agosto 1988, n.362, in quanto non comporta maggiori
entrate per l'erario.
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