| 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni
demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali
marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n.327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza
dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per
cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento
alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle
disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.
160, purché il titolo concessorio non contenga la
determinazione definitiva del canone.
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2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi,
ancorché non approvati, i canoni indicati nelle tabelle
predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le
intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n.546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ dicembre 1981, n.692, ovvero
individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 21 dicembre 1961, n.1501.
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