| 1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le
concessioni di cui all'articolo 39 del codice della
navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in
lire cinquecentomila.
2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le
concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera
e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato
con regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604, ancorché non
assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla
cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e
acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni
unità produttiva.
3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del
Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità
produttive di cui al medesimo comma 2.
4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo
annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui
all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924,
n.456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.2535, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché per quelle
concessioni relative ad aziende che esercitano attività
attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e
demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro
componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro
quadrato.
5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si
applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga
la determinazione definitiva del canone.
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