| 1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per
ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come
segue, purché il titolo concessorio non contenga la
determinazione definitiva del canone:
a) lire millequattrocento per gli specchi
all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i
porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui
porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile
1885, n.3095, e comunque entro cento metri dalla costa;
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b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra
cento e trecento metri dalla costa;
c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre
trecento metri dalla costa;
d) lire quattrocento per gli specchi acquei
utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio
delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla
lettera a).
2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure
di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.
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