| (Rapporti tra gli enti locali).
1. Le regioni definiscono le modalità di integrazione
funzionale dei dipartimenti di salute mentale con i servizi
socio-assistenziali al fine di consentire un uso integrato
delle risorse e delle strutture residenziali e
semiresidenziali a carattere socio-assistenziale. Le regioni
promuovono e, per quanto di competenza, attuano il
coordinamento tra unità sanitarie locali ed enti locali con
competenze socio-assistenziali,
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al fine di assicurare i seguenti interventi a favore
delle persone portatrici di disturbi psichici:
a) assistenza economica individuale e familiare;
b) mantenimento in case-famiglia e strutture
residenziali;
c) sostegno e reinserimento lavorativo;
d) forme di agevolazione e di sostegno economico e
normativo a favore di cooperative finalizzate e corsi di
preformazione e formazione professionale;
e) quote vincolate di alloggi economici
popolari.
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