Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14678
DDL3055-0003
Relazione Camera n. 3055-A (DDL11-3055-A)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3055A. TESTIPDL
...C3055A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3055A ZZ11 ZZDC ZZRM
      All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
        "Art. 01. - 1.  La concessione dei beni demaniali
  marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi
  pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per
  l'esercizio delle seguenti attività:
          a)  gestione di stabilimenti balneari;
          b)  esercizi di ristorazione e somministrazione di
  bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
          c)  noleggio di imbarcazioni e natanti in
  genere;
          d)  gestione di strutture ricettive ed attività
  ricreative e sportive;
          e)  conduzione di strutture ad uso abitativo;
          f)  esercizi commerciali;
          g)  servizi di altra natura compatibili con la
  fruizione del bene demaniale e con l'attività
  turistico-ricreativa.
      2.  Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
  dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
  svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni;
  possono comunque avere durata differente su richiesta motivata
  degli interessati.
        Art. 02. - 1.  Il secondo comma dell'articolo 37
  del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
      "Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza, la
  concessione è assentita al precedente concessionario e, in
  mancanza, si procede a licitazione privata".
      2.  Il terzo comma dell'articolo 37 del codice della
  navigazione è abrogato.
      3.  Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è
  inserito il seguente:
      "Art. 45- bis. - (Affidamento ad altri soggetti
  delle attività oggetto della concessione). -  Il
  concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati,
  previa autorizzazione dell'autorità marittima competente, può
  affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto
  della concessione.  Previa autorizzazione dell'autorità
  marittima, può essere altresì affidata ad altri soggetti la
  gestione di attività secondarie nell'ambito della
  concessione".
 
                               Pag. 4
 
      Art. 03. - 1.  I canoni annui per concessioni con
  finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
  marittime e specchi acquei per i quali si applicano le
  disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio
  marittimo, sono determinati, a decorrere dal 1^ gennaio 1994,
  con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
  le regioni e le province autonome, nel rispetto dei seguenti
  criteri direttivi:
          a)  classificazione delle aree, pertinenze e
  specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione
  nelle seguenti categorie:
          1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad
  alta valenza turistica;
          2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
  normale valenza turistica;
          3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o
  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a
  minore valenza turistica;
          4) categoria D: pertinenze demaniali marittime, di
  cui all'articolo 29 del codice della navigazione;
          b)  articolazione delle misure dei canoni secondo
  la classificazione delle concessioni di cui alla lettera
  a);
          c)  determinazione di alcune misure base dei
  canoni con la seguente articolazione:
          1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la
  categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B;
  lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;
          2) area occupata con impianti di facile rimozione:
  lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al
  metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
  per la categoria C;
          3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
  lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al
  metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato
  per la categoria C;
          4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare
  territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
  riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del
  testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.3095,
  e comunque entro 100 metri dalla costa;
          5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100
  e 300 metri dalla costa;
          6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
  dalla costa;
 
                               Pag. 5
 
          7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il
  posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di
  fuori degli specchi acquei di cui al n.4);
          d)  previsione di riduzioni per scaglioni di
  superficie concessa;
          e)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  nei limiti di quelli determinati per le
  concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari
  della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile,
  nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;
        f)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  alla metà in presenza di eventi dannosi
  di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione
  dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da
  parte delle competenti autorità marittime di zona;
          g)  riduzione fino ad un quarto della misura base
  dei canoni di cui alla lettera  c)  ove gravanti su
  concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di
  soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore
  del presente decreto;
          h)  riduzione della misura base dei canoni di cui
  alla lettera  c)  fino alla metà nel caso in cui il
  concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad
  effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene
  pertinenziale, nonché nei casi previsti dagli articoli 40 e
  45, primo comma, del codice della navigazione;
          i)  riduzione fino alla metà della misura base dei
  canoni di cui alla lettera  c)  per concessioni relative
  ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
  abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il
  diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
  specifica attività che non escluda l'uso comune o altre
  possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
          l)  determinazione in misura pari ad un decimo
  dell'importo base dei canoni di cui alla lettera  c)  per
  le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del
  codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
  l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
  marittima), approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
          m)  riduzione in misura pari al 50 per cento dei
  canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime
  assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate
  alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni
  sportive nazionali.
      2.  Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni
  di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla
  pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604,
  nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui
  all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924,
  n.456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n.2535, e
  successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque
  concernenti
 
                               Pag. 6
 
  attività di costruzione, manutenzione, riparazione e
  demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede,
  a decorrere dal 1^ gennaio 1994, con decreto del Ministro
  della marina mercantile.
      3.  L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore
  valenza turistica di cui al comma 1, lettera  a),  numeri
  1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in
  concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è
  riservato all'autorità marittima competente.
      4.  I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
  marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
  effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se
  l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano
  strutture che permangano oltre la durata della concessione
  stessa.
        Art. 04. - 1.  I canoni annui relativi alle
  concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente,
  con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base
  della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi
  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i
  corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso".
        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        "Art. 1. - 1.  I canoni annui relativi alle
  concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e
  pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai
  sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, e
  degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione
  del codice della navigazione, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati,
  per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991,
  1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto
  della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure
  dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni
  attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n.77, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.160, purché il
  titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva
  del canone".
        L'articolo 2 è soppresso.
        L'articolo 3 è soppresso.
        L'articolo 4 è soppresso.
        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. - 1.  Ove, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti
  necessari a rendere effettiva la delega
 
                               Pag. 7
 
  delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi
  dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
  24 luglio 1977, n.616, queste sono comunque delegate alle
  regioni.  Da tale termine le regioni provvedono al rilascio
  delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le
  finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni
  determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.
      2.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995, alle regioni è
  devoluta una quota pari al 30 per cento del gettito derivante
  dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 del
  presente decreto.
      3.  Ai fini di cui al presente articolo, le regioni
  predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio
  marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei
  comuni interessati e delle associazioni regionali di
  categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più
  rappresentative nel settore turistico dei concessionari
  demaniali marittimi".
        L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      "Art. 7. - 1.  Gli enti portuali potranno adottare,
  per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio
  ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel
  presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione
  di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero
  dall'applicazione del decreto stesso.
    2.  Negli ambiti territoriali degli enti portuali di cui al
  comma 1, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di
  altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di
  funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o
  portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.
    3.  L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle
  misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione
  della disciplina legislativa della materia quale indicata
  dalla lettera  l)  del comma 1 e dal comma 2 dell'articolo
  03 del presente decreto.
      4.  Per quanto riguarda le aree date in concessione alle
  società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti
  portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei
  canoni di cui al presente decreto".
        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      "Art. 9. - 1.  Ferma restando la norma di cui
  all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
  laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e
  ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla
  predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun
  concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti
  handicappati  è comunque garantito dalla realizzazione di
  idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di
  litorale.  L'autorità marittima competente individua entro il
  31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a
  dotarsi delle strutture di cui al
 
                               Pag. 8
 
  presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari
  di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto
  omogeneo di litorale.
      2.  Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la
  realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite
  tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto
  omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1.  La
  ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità
  marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo
  di concessione.  Il pagamento delle quote è condizione per
  l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della
  concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata
  legge n. 104 del 1992".
 
DATA=930806 FASCID=DDL11-3055-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3055 TOTPAG=0013 TOTDOC=0015 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=305500A00 FASCIDC=11DDL3055 A SORTNAV=0305500A000 00000 ZZDDLC3055A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati