| 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni
demaniali marittime rientranti nel proprio ambito
territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente
decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni
inferiori rispetto a quelli che deriverebbero
dall'applicazione del presente decreto.
2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione
di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello
Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad
attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione
di alcun canone.
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3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle
misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di
altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale
indicata all'articolo 2.
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