| 1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo
della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i
termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto
per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui
all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,
ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti
l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla
realizzazione delle opere necessarie, può presentare
documentata istanza, allegando il progetto qualora non
presentato, al comune competente per territorio al fine di
ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il
periodo massimo di un anno dalla medesima data.
2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione
anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale
termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si
intende concessa.
3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura
dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può
provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al
disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n.104.
4. La mancata concessione da parte del comune della
proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza
della concessione.
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