| 1. Per la presentazione di liste per l'elezione della
Camera dei deputati, nelle quali i candidati uomini siano più
o meno numerosi rispetto alle candidate donne entro il limite
del 20 per cento, sono sufficienti le firme dei soli
presentatori e non si applica l'articolo 18- bis, comma
1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto
dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277.
2. Per l'elezione del Senato della Repubblica, ai fini
dell'attribuzione proporzionale nelle circoscrizioni regionali
tra gruppi di candidati concorrenti, per la presentazione di
candidature non occorrono le sottoscrizioni di cui al settimo
comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come
modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n.
276.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, in ogni altra consultazione elettorale.
| |