| (Concessione di strutture).
1. Alle unità sanitarie locali possono essere date in uso
con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto
del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture ed aree
appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine
di destinarle alle attività del dipartimento di salute
mentale.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti
e alle associazioni riconosciute di cui alla lettera a)
del comma 3 dell'articolo 8, beni mobili di loro proprietà con
vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero
e reinserimento, anche lavorativo, del paziente
psichiatrico.
| |