| Onorevoli Deputati! -- Con il presente disegno di
legge si provvede ad apportare alcune modifiche alla legge 14
luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima,
rese necessarie dall'esperienza maturata nell'applicazione
della legge in questione, nonché dall'esigenza di un
inasprimento delle sanzioni al fine di contenere gli attuali
abusi in materia di pesca che si traducono in un danno per le
risorse ittiche e, di conseguenza, per gli stessi operatori
del settore.
Tali modifiche riguardano in particolare gli articoli 21,
22, 25 e 27 della citata legge n. 963 del 1965.
L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica il
secondo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 963 del
1965, per sostituire il riferimento all'articolo 221 del
vecchio codice di procedura penale con l'articolo 57 del nuovo
codice di procedura penale.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 22 della citata legge
n. 963 del 1965; esso
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tiene conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato
con il parere 239/92 in ordine all'inopportunità della
proliferazione di polizie private qualora gli appartenenti
agli enti esponenziali di interessi diffusi o addirittura le
associazioni di volontariato acquisissero la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria. Viene infatti soppressa la
locuzione "chiunque vi abbia interesse" usata nel primo comma
dell'articolo 22 e si stabilisce, altresì, che le regioni e le
province possano nominare agenti giurati che esplicano la loro
attività limitatamente alla terraferma, atteso che in mare
operano attualmente ben quattro forze di polizia marittima:
capitanerie di porto, Guardia di finanza, Arma dei
carabinieri, Polizia di Stato. Tale limitazione operativa
nasce dall'esigenza di evitare la frammentazione in mille
rivoli di un'attività delicata quale quella della polizia
marittima in materia di pesca e di impedire che le finanze
locali vengano ad essere gravate da spese per l'acquisto di
costosi mezzi nautici di cui attualmente dispongono le forze
di polizia. Tale limitazione non è operante per le regioni a
statuto speciale, atteso che le stesse hanno competenza
esclusiva in materia di pesca marittima nei limiti del mare
territoriale prospiciente le stesse regioni.
L'articolo 3 sostituisce l'alinea e il comma 1
dell'articolo 25 della citata legge n. 963 del 1965,
sopprimendo le parole "applicazione delle seguenti pene
accessorie", tenuto conto dell'attuale regola del beneficio
della sospensione condizionale della pena anche alle pene
accessorie di cui all'articolo 166 del codice penale.
L'articolo 4 modifica l'articolo 27 della legge n. 963 del
1965, aggiungendo alle sanzioni amministrative accessorie già
previste quella della "sospensione del permesso di pesca".
A seguito della depenalizzazione di alcuni reati in materia
di pesca, avvenuta con legge 25 agosto 1988, n. 381, si è
potuto rilevare che la semplice pena pecuniaria, ancorché
quantificabile fino a 6 milioni di lire, non è risultata un
deterrente sufficiente a frenare gli abusi nell'esercizio
della pesca con mezzi e attrezzi non consentiti, con
conseguenti danni alle risorse ittiche e significativo
depauperamento degli stock. Si ritiene invece che la
sospensione del permesso di pesca per un periodo non superiore
ad un mese, aumentabile fino a 6 mesi in caso di violazione
ripetuta, quale sanzione accessoria, possa costituire una
concreta remora all'uso di attrezzi e di mezzi sempre più
avanzati tecnologicamente, usati in difformità alle norme
vigenti.
Infine sempre negli articoli 3 e 4, rispettivamente alle
lettere d) e c-bis) si è provveduto a sostituire
la dizione "permesso di pesca" con "licenza di pesca" in linea
con quanto stabilito all'articolo 4 della legge 17 febbraio
1982, n. 41.
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