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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14703
DDL3067-0002
Progetto di legge Camera n. 3067 - testo presentato - (DDL11-3067)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3067. TESTIPDL
...C3067.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3067 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Con il presente disegno di
  legge si provvede ad apportare alcune modifiche alla legge 14
  luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima,
  rese necessarie dall'esperienza maturata nell'applicazione
  della legge in questione, nonché dall'esigenza di un
  inasprimento delle sanzioni al fine di contenere gli attuali
  abusi in materia di pesca che si traducono in un danno per le
  risorse ittiche e, di conseguenza, per gli stessi operatori
  del settore.
    Tali modifiche riguardano in particolare gli articoli 21,
  22, 25 e 27 della citata legge n. 963 del 1965.
    L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica il
  secondo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 963 del
  1965, per sostituire il riferimento all'articolo 221 del
  vecchio codice di procedura penale con l'articolo 57 del nuovo
  codice di procedura penale.
    L'articolo 2 sostituisce l'articolo 22 della citata legge
  n. 963 del 1965; esso
 
                               Pag. 2
 
  tiene conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato
  con il parere 239/92 in ordine all'inopportunità della
  proliferazione di polizie private qualora gli appartenenti
  agli enti esponenziali di interessi diffusi o addirittura le
  associazioni di volontariato acquisissero la qualifica di
  agenti di polizia giudiziaria.  Viene infatti soppressa la
  locuzione "chiunque vi abbia interesse" usata nel primo comma
  dell'articolo 22 e si stabilisce, altresì, che le regioni e le
  province possano nominare agenti giurati che esplicano la loro
  attività limitatamente alla terraferma, atteso che in mare
  operano attualmente ben quattro forze di polizia marittima:
  capitanerie di porto, Guardia di finanza, Arma dei
  carabinieri, Polizia di Stato.  Tale limitazione operativa
  nasce dall'esigenza di evitare la frammentazione in mille
  rivoli di un'attività delicata quale quella della polizia
  marittima in materia di pesca e di impedire che le finanze
  locali vengano ad essere gravate da spese per l'acquisto di
  costosi mezzi nautici di cui attualmente dispongono le forze
  di polizia.  Tale limitazione non è operante per le regioni a
  statuto speciale, atteso che le stesse hanno competenza
  esclusiva in materia di pesca marittima nei limiti del mare
  territoriale prospiciente le stesse regioni.
    L'articolo 3 sostituisce l'alinea e il comma 1
  dell'articolo 25 della citata legge n. 963 del 1965,
  sopprimendo le parole "applicazione delle seguenti pene
  accessorie", tenuto conto dell'attuale regola del beneficio
  della sospensione condizionale della pena anche alle pene
  accessorie di cui all'articolo 166 del codice penale.
    L'articolo 4 modifica l'articolo 27 della legge n. 963 del
  1965, aggiungendo alle sanzioni amministrative accessorie già
  previste quella della "sospensione del permesso di pesca".
    A seguito della depenalizzazione di alcuni reati in materia
  di pesca, avvenuta con legge 25 agosto 1988, n. 381, si è
  potuto rilevare che la semplice pena pecuniaria, ancorché
  quantificabile fino a 6 milioni di lire, non è risultata un
  deterrente sufficiente a frenare gli abusi nell'esercizio
  della pesca con mezzi e attrezzi non consentiti, con
  conseguenti danni alle risorse ittiche e significativo
  depauperamento degli  stock.  Si ritiene invece che la
  sospensione del permesso di pesca per un periodo non superiore
  ad un mese, aumentabile fino a 6 mesi in caso di violazione
  ripetuta, quale sanzione accessoria, possa costituire una
  concreta remora all'uso di attrezzi e di mezzi sempre più
  avanzati tecnologicamente, usati in difformità alle norme
  vigenti.
    Infine sempre negli articoli 3 e 4, rispettivamente alle
  lettere  d)  e  c-bis)  si è provveduto a sostituire
  la dizione "permesso di pesca" con "licenza di pesca" in linea
  con quanto stabilito all'articolo 4 della legge 17 febbraio
  1982, n. 41.
 
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