| 1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 luglio
1965, n. 963, è sostituito dal seguente:
"Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta,
qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive
attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi
dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale".
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