| 1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è
sostituito dal seguente:
"Art. 22 - (Nomina di agenti giurati di
vigilanza). - 1. Le amministrazioni regionali e provinciali
possono nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza
sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio
bilancio.
2. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle
leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al
pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo
superamento di un corso svolto secondo i programmi stabiliti
dal Ministero della marina mercantile e previo parere
favorevole del capo del compartimento marittimo.
3. Gli agenti di cui al comma 1 svolgono la loro attività
di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale
dell'ente dal quale dipendono, limitatamente alla terraferma.
Tale limite non si applica alle regioni a statuto
speciale".
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