| 1. L'alinea ed il comma 1 dell'articolo 25 della legge 14
luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 7 della
legge 25 agosto 1988, n. 381, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 25 - (Condanna per contravvenzioni). - 1.
La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla
presente legge comporta:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia
richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 15, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1988, n. 381;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e
degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite
dalla presente legge;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un
termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti
opere o impianti non autorizzati;
d) la sospensione della validità della licenza di
pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile
fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione della
licenza inibisce l'uso per la pesca della nave e del
galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è
stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante
l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu
commesso il precedente reato, la sospensione si applica in
egual misura ad entrambi".
| |