| 1. All'articolo 27, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n.
963, come sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto
1988, n. 381, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" c- bis) la sospensione della validità della licenza
di pesca per un periodo non
Pag. 5
superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di
violazione ripetuta. La sospensione della licenza inibisce
l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei
relativi arredi od attrezzi con i quali è stata commessa la
violazione. Qualora la successiva violazione ricorra mediante
l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu
commessa la precedente violazione, la sospensione si applica
in egual misura ad entrambi".
| |