| (Poteri sostitutivi).
1. Entro un anno dall'emanazione del decreto di cui
all'articolo 4, in ogni unità sanitaria locale è istituito il
dipartimento di salute mentale con tutti i servizi e le
strutture previste all'articolo 2 in rapporto agli abitanti
rientranti nell'ambito dell'unità sanitaria locale. Qualora le
unità sanitarie locali non provvedano entro il predetto
termine, il presidente della giunta
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regionale nomina un commissario ad acta, il quale
istituisce il dipartimento di salute mentale reperendo il
personale necessario anche in deroga alle normative vigenti
sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Il
commissario assegna altresì alla unità sanitaria locale,
utilizzando i fondi stanziati dalla regione per la
psichiatria, le risorse finanziarie necessarie per
l'approntamento delle strutture previste dalla presente
legge.
2. Qualora, entro i trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta,
quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della
sanità.
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