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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14712
DDL3076-0002
Progetto di legge Camera n. 3076 - testo presentato - (DDL11-3076)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3076. TESTIPDL
...C3076.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3076 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge in titolo
  reitera le disposizioni dei precedenti decreti emessi in
  materia, non convertiti in legge nei termini costituzionali.
  Esso riflette sostanzialmente l'impianto dei precedenti
  decreti ed è finalizzato a garantire (articolo 1, comma 1) la
  continuità della gestione delle unità sanitarie locali nelle
  more dell'entrata a regime del nuovo modello ordinamentale
  prefigurato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 del quale,
  peraltro, anticipa alcuni elementi fondamentali.  Tra questi,
  la soppressione del comitato dei garanti e l'affidamento di
  tutti i poteri di gestione all'amministratore straordinario,
  l'attribuzione al sindaco o alla conferenza dei sindaci del
  ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità locale
  presso la unità sanitaria locale, nonché di vigilanza sul buon
  andamento della stessa, il richiamo (comma 2) a precise cause
  ostative alla nomina degli amministratori straordinari.
    Per il funzionamento della conferenza dei sindaci (commi 3
  e 4) è prevista l'adozione da parte della regione di apposito
  regolamento da emanarsi entro il 25 ottobre 1993, qualora non
  si sia già provveduto.  Sono state fissate altresì le
  disposizioni fondamentali (commi 6 e 7) in materia di
  responsabilità degli amministratori straordinari, nonché
  quelle relative alla misura delle indennità spettanti (comma
  8).
    E' stato, poi, previsto (comma 9) l'esercizio del potere
  sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, qualora le
  regioni non adottino gli atti di loro competenza.  Rispetto
  alla precedente formulazione che incardinava nella competenza
  del Ministro della sanità detta potestà sostitutiva, l'attuale
  disposizione, in aderenza all'indirizzo della Corte
  costituzionale (vedi sentenza n. 355 dell'11 giugno 1993,
  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 32 del 4
  agosto 1993) attribuisce al Consiglio dei ministri, previa
  diffida alla regione inadempiente, l'adozione, in via
  sostitutiva dei provvedimenti omessi, su proposta del Ministro
  della sanità.
    Le disposizioni successive dell'articolo 1 - riportate nei
  commi da 10 a 16 - riguardano profili diversi del servizio
  sanitario per i quali è stata confermata la necessità di
  provvedere in via di urgenza:
        a)  l'individuazione del soggetto debitore per il
  contenzioso relativo alle inadempienze con soggetti
  convenzionati (farmacie, strutture sanitarie private, medici
  specialisti) - comma 10 -;
        b)  la qualificazione della Croce rossa italiana
  (CRI) quale ente di diritto pubblico, con l'abrogazione
  dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
  luglio 1980, n. 613 (comma 12);
        c)  la validità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco
  dei direttori generali delle unità sanitarie locali, del
  periodo di attività svolta quale amministratore straordinario
  (comma 14);
        d)  le modalità di elezione negli organi
  professionali degli iscritti negli albi degli odontoiatri
  (comma 13);
        e)  la conservazione della posizione di dipendente
  del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993 per
  coloro che, avendo maturato il diritto a pensione di
  anzianità, hanno rinunciato al rapporto di lavoro dipendente
  in forza dell'opzione prevista dall'articolo 4, comma 7, della
  legge 30 dicembre 1991, n. 412 (comma 15);
        f)  il mantenimento in favore dei medici che hanno
  optato per il rapporto di lavoro subordinato in base alla
  legge indicata alla lettera  e),  del diritto ad essere
  riammessi al rapporto convenzionale professionale con
  reinserimento nei relativi
 
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  elenchi al momento della cessazione del rapporto di lavoro
  dipendente (comma 16);
        g)  il richiamo del particolare stato di autonomia
  delle province di Trento e di Bolzano nella applicazione
  dell'articolo 1 del decreto-legge (comma 11).
    L'articolo 2 conferma, con disposizione di interpretazione
  autentica dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del
  1992,
  le modalità per l'inserimento dei soggetti handicappati nel
  sistema scolastico e l'articolo 3 quantifica in 4 miliardi di
  lire il contributo per l'anno 1992 in favore dell'Unione
  italiana ciechi, con oneri a carico del bilancio del Ministero
  dell'interno.
    Il decreto-legge in titolo non comporta oneri finanziari
  aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati con riguardo al
  precedente decreto-legge n. 209 del 1993.
 
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