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Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge in titolo
reitera le disposizioni dei precedenti decreti emessi in
materia, non convertiti in legge nei termini costituzionali.
Esso riflette sostanzialmente l'impianto dei precedenti
decreti ed è finalizzato a garantire (articolo 1, comma 1) la
continuità della gestione delle unità sanitarie locali nelle
more dell'entrata a regime del nuovo modello ordinamentale
prefigurato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 del quale,
peraltro, anticipa alcuni elementi fondamentali. Tra questi,
la soppressione del comitato dei garanti e l'affidamento di
tutti i poteri di gestione all'amministratore straordinario,
l'attribuzione al sindaco o alla conferenza dei sindaci del
ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità locale
presso la unità sanitaria locale, nonché di vigilanza sul buon
andamento della stessa, il richiamo (comma 2) a precise cause
ostative alla nomina degli amministratori straordinari.
Per il funzionamento della conferenza dei sindaci (commi 3
e 4) è prevista l'adozione da parte della regione di apposito
regolamento da emanarsi entro il 25 ottobre 1993, qualora non
si sia già provveduto. Sono state fissate altresì le
disposizioni fondamentali (commi 6 e 7) in materia di
responsabilità degli amministratori straordinari, nonché
quelle relative alla misura delle indennità spettanti (comma
8).
E' stato, poi, previsto (comma 9) l'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, qualora le
regioni non adottino gli atti di loro competenza. Rispetto
alla precedente formulazione che incardinava nella competenza
del Ministro della sanità detta potestà sostitutiva, l'attuale
disposizione, in aderenza all'indirizzo della Corte
costituzionale (vedi sentenza n. 355 dell'11 giugno 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 4
agosto 1993) attribuisce al Consiglio dei ministri, previa
diffida alla regione inadempiente, l'adozione, in via
sostitutiva dei provvedimenti omessi, su proposta del Ministro
della sanità.
Le disposizioni successive dell'articolo 1 - riportate nei
commi da 10 a 16 - riguardano profili diversi del servizio
sanitario per i quali è stata confermata la necessità di
provvedere in via di urgenza:
a) l'individuazione del soggetto debitore per il
contenzioso relativo alle inadempienze con soggetti
convenzionati (farmacie, strutture sanitarie private, medici
specialisti) - comma 10 -;
b) la qualificazione della Croce rossa italiana
(CRI) quale ente di diritto pubblico, con l'abrogazione
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613 (comma 12);
c) la validità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco
dei direttori generali delle unità sanitarie locali, del
periodo di attività svolta quale amministratore straordinario
(comma 14);
d) le modalità di elezione negli organi
professionali degli iscritti negli albi degli odontoiatri
(comma 13);
e) la conservazione della posizione di dipendente
del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993 per
coloro che, avendo maturato il diritto a pensione di
anzianità, hanno rinunciato al rapporto di lavoro dipendente
in forza dell'opzione prevista dall'articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (comma 15);
f) il mantenimento in favore dei medici che hanno
optato per il rapporto di lavoro subordinato in base alla
legge indicata alla lettera e), del diritto ad essere
riammessi al rapporto convenzionale professionale con
reinserimento nei relativi
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elenchi al momento della cessazione del rapporto di lavoro
dipendente (comma 16);
g) il richiamo del particolare stato di autonomia
delle province di Trento e di Bolzano nella applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge (comma 11).
L'articolo 2 conferma, con disposizione di interpretazione
autentica dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del
1992,
le modalità per l'inserimento dei soggetti handicappati nel
sistema scolastico e l'articolo 3 quantifica in 4 miliardi di
lire il contributo per l'anno 1992 in favore dell'Unione
italiana ciechi, con oneri a carico del bilancio del Ministero
dell'interno.
Il decreto-legge in titolo non comporta oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati con riguardo al
precedente decreto-legge n. 209 del 1993.
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