| Articolo 3. - La soppressione dell'imposta
stabilita con l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 20
gennaio 1992, n. 11, e reiterata da ultimo con l'articolo 10,
comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, comporta
il venir meno del finanziamento, corrisposto all'Unione
italiana ciechi, per la fornitura dell'apposita medaglietta
per i cani. Il contributo previsto dalla disposizione in esame
costituisce, pertanto, un finanziamento compensativo
sostanzialmente corrispondente all'introito venuto meno a
seguito della soppressione del predetto tributo.
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