| 1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono
prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale
attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è
prorogata la
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durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali
anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi
amministrativi e di controllo.
2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori
straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere
chiamati alla carica coloro che abbiano superato il
sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle
condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle
condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del
decretolegge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.
3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative
funzioni sono attribuite:
a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie
locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio
comunale o con una parte di esso;
b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito
territoriale della unità sanitaria locale comprende il
territorio di più comuni.
4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è
presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di
abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta
un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali
assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La
conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico
regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già
provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della
conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le
norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il
maggior numero di abitanti.
5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono,
nell'ambito della programmazione regionale, le linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività,
esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo
delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali
sull'andamento delle attività e formulano eventuali
osservazioni utili alla predisposizione delle linee di
indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la
conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle
decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto
agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente
alla giunta regionale una relazione sull'attività
dell'amministratore stesso.
6. La responsabilità degli amministratori e dei
dipendenti delle unità sanitarie locali e delle regioni è
personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito
arricchimento del dante causa.
7. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti
commessi successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla
data in cui si è verificato il danno. Qualora la prescrizione
del diritto al risarcimento sia maturata
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a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto,
rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o
ritardato la denuncia. In tali casi l'azione è proponibile
entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è
maturata.
8. Le indennità spettanti agli amministratori
straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero
degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere
esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al
lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non
inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della
indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e
dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi
capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non
può risultare superiore al doppio della predetta somma.
All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento
di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a
quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici
dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina
il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei
relativi contributi comprensivi delle quote a carico del
dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul
trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere
il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali
interessate, le quali procedono al recupero delle quote a
carico dell'interessato. E' abrogato il comma 12 dell'articolo
1 del decretolegge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.
9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro
competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente
articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità.
10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici
specialisti convenzionati e con le strutture private
convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative
spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e
soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni
sorte successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato
del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria
locale territorialmente competente.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e
successive modifiche e integrazioni.
12. L'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.
13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi
degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi
degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio
1985, n. 409,
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sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti
agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali
commissioni, appositamente convocate nei termini e con le
modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, e successive modificazioni.
14. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di
amministratore straordinario è considerato utile ai fini
dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
15. Il personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione
irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro
dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima
data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la
posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino
al 31 dicembre 1993.
16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato
l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la
conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della
medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di
lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti
elenchi.
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