| 1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione
dell'alunno come persona handicappata, necessaria per
assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli
articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste
nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa,
ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto
articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di
sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero
un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio
presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente
per l'istituto ove è iscritto l'alunno.
2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli
accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini
previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico
specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce
effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della commissione, e comunque per non più di un anno.
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