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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14717
DDL3076-0007
Progetto di legge Camera n. 3076 - testo presentato - (DDL11-3076)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3076. TESTIPDL
...C3076.
...Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993. Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3076 ZZ11 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
  n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione
  dell'alunno come persona handicappata, necessaria per
  assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,
  all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli
  articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste
  nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa,
  ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
  indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto
  articolo 12.  In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
  coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di
  sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero
  un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio
  presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente
  per l'istituto ove è iscritto l'alunno.
      2.  Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4
  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro
  novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli
  accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini
  previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico
  specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
  l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
      3.  L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce
  effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
  parte della commissione, e comunque per non più di un anno.
 
DATA=930828 FASCID=DDL11-3076 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3076 TOTPAG=0010 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=030 PAGFIN=0009 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=307600 00 FASCIDC=11DDL3076 SORTNAV=0307600 000 00000 ZZDDLC3076 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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