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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14724
DDL3076-0005
Relazione Camera n. 3076-A (DDL11-3076-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3076A. TESTIPDL
...C3076A.
...Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993. Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3076A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  In attesa del riordinamento del Servizio sanitario
  nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono
  prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale
  attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
  comunque non oltre il 31 dicembre 1993.  Alla stessa data è
  prorogata la
 
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  durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali
  anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi
  amministrativi e di controllo.
      2.  Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori
  straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere
  chiamati alla carica coloro che abbiano superato il
  sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle
  condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle
  condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del
  decretolegge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.
      3.  I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6
  febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi.  Le relative
  funzioni sono attribuite:
        a)  al sindaco del comune, nelle unità sanitarie
  locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio
  comunale o con una parte di esso;
        b)  alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito
  territoriale della unità sanitaria locale comprende il
  territorio di più comuni.
      4.  La conferenza di cui al comma 3, lettera  b),  è
  presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di
  abitanti e delibera a maggioranza.  Ciascun sindaco rappresenta
  un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali
  assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato.  La
  conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico
  regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già
  provveduto alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della
  conferenza stessa.  Fino alla data di entrata in vigore del
  predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le
  norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il
  maggior numero di abitanti.
      5.  Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono,
  nell'ambito della programmazione regionale, le linee di
  indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività,
  esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo
  delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali
  sull'andamento delle attività e formulano eventuali
  osservazioni utili alla predisposizione delle linee di
  indirizzo per le ulteriori programmazioni.  Il sindaco o la
  conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle
  decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto
  agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente
  alla giunta regionale una relazione sull'attività
  dell'amministratore stesso.
      6.  La responsabilità degli amministratori e dei
  dipendenti delle unità sanitarie locali e delle regioni è
  personale.  Essa si estende agli eredi nei casi di illecito
  arricchimento del dante causa.
      7.  Il diritto al risarcimento del danno per i fatti
  commessi successivamente alla data di entrata in vigore del
  presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla
  data in cui si è verificato il danno.  Qualora la prescrizione
  del diritto al risarcimento sia maturata
 
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  a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto,
  rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o
  ritardato la denuncia.  In tali casi l'azione è proponibile
  entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è
  maturata.
      8.  Le indennità spettanti agli amministratori
  straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero
  degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere
  esistenti nelle unità sanitarie locali.  L'indennità annua, al
  lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non
  inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della
  indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e
  dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi
  capi-servizio delle unità sanitarie locali.  L'indennità non
  può risultare superiore al doppio della predetta somma.
  All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento
  di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a
  quello di svolgimento delle proprie funzioni.  Per i pubblici
  dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina
  il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di
  aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
  previdenza e dell'anzianità di servizio.  Le amministrazioni di
  appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei
  relativi contributi comprensivi delle quote a carico del
  dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul
  trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere
  il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali
  interessate, le quali procedono al recupero delle quote a
  carico dell'interessato.  E' abrogato il comma 12 dell'articolo
  1 del decretolegge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.
      9.  Qualora le regioni non adottino gli atti di loro
  competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente
  articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
  sanità.
      10.  Nei rapporti con le farmacie, con i medici
  specialisti convenzionati e con le strutture private
  convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative
  spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e
  soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni
  sorte successivamente alla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato
  del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria
  locale territorialmente competente.
      11.  Le province autonome di Trento e di Bolzano
  provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto
  del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e
  successive modifiche e integrazioni.
      12.  L'articolo 1 del decreto del Presidente della
  Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.
      13.  I componenti le commissioni degli iscritti agli albi
  degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi
  degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
  odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione
  nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
  odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio
  1985, n. 409,
 
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  sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti
  agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali
  commissioni, appositamente convocate nei termini e con le
  modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
  dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
  modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
  1950, n. 221, e successive modificazioni.
      14.  Il periodo di attività svolto nelle funzioni di
  amministratore straordinario è considerato utile ai fini
  dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10
  dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  502.
      15.  Il personale dipendente del Servizio sanitario
  nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione
  irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30
  dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro
  dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima
  data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la
  posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino
  al 31 dicembre 1993.
      16.  Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7,
  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato
  l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la
  conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della
  medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di
  lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti
  elenchi.
 
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