Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14725
DDL3076-0006
Relazione Camera n. 3076-A (DDL11-3076-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C3076A. TESTIPDL
...C3076A.
...Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993. Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3076A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
  n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione
  dell'alunno come persona handicappata, necessaria per
  assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,
  all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli
  articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste
  nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa,
  ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
  indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto
  articolo 12.  In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
  coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di
  sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero
  un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio
  presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente
  per l'istituto ove è iscritto l'alunno.
      2.  Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4
  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro
  novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli
  accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini
  previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico
  specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
  l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
      3.  L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce
  effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
  parte della commissione, e comunque per non più di un anno.
 
DATA=930826 FASCID=DDL11-3076-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3076 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=030 PAGFIN=0008 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=307600A00 FASCIDC=11DDL3076 A SORTNAV=0307600A000 00000 ZZDDLC3076A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati