| Onorevoli Deputati! -- L'accluso decreto-legge
reitera i precedenti analoghi decreti-legge 30 dicembre 1992,
n.511, 2 marzo 1993, n.46, 28 aprile 1993, n.129, e 28 giugno
1993, n.210, decaduti per mancata conversione nel termine
costituzionale.
Il presente provvedimento è inteso a prevedere una
elargizione, che non esclude il risarcimento del danno
eventualmente
dovuto, di 100 milioni di lire a favore di terzi che abbiano
subìto, in conseguenza di incidenti occorsi durante le
attività operative ed addestrative delle Forze armate, una
invalidità permanente della capacità lavorativa.
Analoga provvidenza è prevista per i familiari dei terzi
che abbiano perduto la vita in identiche circostanze.
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L'iniziativa è finalizzata, in sostanza, a soddisfare
l'esigenza di assicurare una piena applicazione del principio
di solidarietà posto a base di tutte le norme vigenti che
prevedono provvedimenti in favore dei cittadini vittime di
sinistri.
In particolare si intende predisporre uno strumento che
consenta al cittadino, colpito da un sinistro riconducibile
all'attività delle Forze armate ed al cui determinarsi non
abbia minimamente concorso, di conseguire con immediatezza un
aiuto economico, almeno nel caso di più gravi danni alla
persona, che però non sia cumulabile con altre forme di
provvidenze pubbliche.
Ciò in quanto si ritiene che la disciplina vigente in
materia di responsabilità civile non consenta ai terzi
danneggiati in occasione degli incidenti sopracitati di
ottenere tempestivamente una adeguata rifusione dei danni
subìti. E' noto, infatti, che il risarcimento del danno è
subordinato all'accertamento di eventuali responsabilità a
titolo di dolo o colpa, accertamento che richiede i necessari
tempi tecnici.
Il ricorso alla decretazione d'urgenza si rende necessario
al fine di pervenire ad una tempestiva realizzazione del
menzionato principio di solidarietà, mediante un
riconoscimento economico immediato dello Stato a favore dei
cittadini vittime di sinistri riconducibili all'attività delle
Forze armate e le cui attese non sono ulteriormente
eludibili.
In particolare:
l'articolo 1 prevede la concessione di una elargizione di
lire 100 milioni - esente da imposte e non cumulabile con
altre provvidenze pubbliche - ai terzi vittime degli incidenti
in argomento;
l'articolo 2 disciplina l'ordine di corresponsione del
beneficio ai familiari del danneggiato deceduto;
l'articolo 3 attribuisce a coloro che abbiano riportato
un'invalidità permanente a seguito degli incidenti di cui
trattasi una anticipazione sulle somme delle quali
l'Amministrazione risulterà debitrice;
l'articolo 4 attribuisce al Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire
con decreto le modalità di attuazione della nuova
normativa;
l'articolo 5 fissa la decorrenza del beneficio dal 1^
gennaio 1986;
l'articolo 6 prevede l'applicazione delle disposizioni
della legge 2 aprile 1968, n.482, agli invalidi di cui
all'articolo 3, al coniuge superstite e ai figli dei soggetti
di cui al comma 1 dell'articolo 1; analogo beneficio viene
esteso ai cittadini italiani infortunati nei casi di una
riconosciuta riduzione delle capacità lavorative superiore
all'11 per cento;
l'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria del
provvedimento;
l'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore del
provvedimento stesso.
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