| 1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini
stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di
incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività
operative ed addestrative svolte dalle Forze armate
nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una
elargizione nella misura di lire 100 milioni.
2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o
i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso
all'incidente con dolo o colpa grave.
3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del
danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è
cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le
famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di
entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche
sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la
complessiva somma di lire 100 milioni.
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