| 1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge
superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se
in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le
disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.482, e successive
modificazioni.
2. Ai cittadini italiani infortunati a seguito di
incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività
operative ed addestrative svolte dalle Forze armate
nell'adempimento di compiti assegnati, si applicano le
disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, nei casi di una riconosciuta riduzione delle
capacità lavorative superiori all'11 per cento.
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