| 1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta
secondo il seguente ordine:
a) coniuge superstite e figli, se a carico;
Pag. 5
b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.
2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le
categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e
d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le
disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.
| |