| 1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o aziende
private che, a causa di trattamenti terapeutici iterativi,
necessari per la conservazione delle attività connesse con la
vita di relazione normale, debbono assentarsi dal lavoro,
hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui si
sottopongono alle terapie predette.
2. I permessi di cui al comma 1 non vanno considerati
assenze per malattia. Solo nel caso in cui sia necessario
assentarsi per l'intera giornata lavorativa si prefigura il
diritto al normale trattamento per malattia. Tali assenze non
sono tuttavia computabili nella determinazione del periodo di
comporto.
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